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Scambio sul Posto

Lo scambio sul posto, disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), definisce una nuova regolamentazione del meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di:
  • impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW;
  • impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW (tra i quali rientrano gli impianti di produzione fotovoltaici).
Tale norma è diventata operativa dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 18 dicembre 2008 e della relativa delibera (ARG/elt 1/09) che hanno ridefinito le regole e le modalità per usufruire di questo servizio. Gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2008 possono accedere al servizio di scambio sul posto nel limite massimo di 200 kW. Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
  • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
  • il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
  • il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.
In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede:
  • il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
  • il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.
Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.
In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’Utente dello scambio vedrà ristorati dal GSE i costi che ha sostenuto per l’utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.